Art. 1125 Codice Navigazione Pene accessorie

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. La condanna per i delitti previsti negli articoli 1112 a 1120; 1123, 1124, importa l’interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.

2. La condanna per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 1122 importa l’interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione.

3. Se il delitto previsto nell’articolo 449 del codice penale è commesso da appartenenti al personale marittimo o alla personale aeronautico in danno rispettivamente di una nave o di un galleggiante e di un aeromobile, la condanna importa l’interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.

Testo in vigore dal 29 maggio 2006

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.