Art. 1118 Codice Navigazione Abbandono del posto

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il componente dell’equipaggio della nave, del galleggiante o dell’aeromobile che durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione abbandona il posto, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.