Art. 1118 Codice Navigazione Abbandono del posto
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Il componente dell’equipaggio della nave, del galleggiante o dell’aeromobile che durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione abbandona il posto, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.