Art. 1119 Codice Navigazione Componente dell’equipaggio che si addormenta

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il componente dell’equipaggio della nave, del galleggiante o dell’aeromobile, che durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione si addormenta, è punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a lire duemila.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.