Art. 1119 Codice Navigazione Componente dell’equipaggio che si addormenta
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Il componente dell’equipaggio della nave, del galleggiante o dell’aeromobile, che durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione si addormenta, è punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a lire duemila.