Art. 1120 Codice Navigazione Ubbriachezza

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il comandante della nave, del galleggiante o dell’aeromobile ovvero il pilota dell’aeromobile, che si trova in tale stato di ubbriachezza, non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, da escludere o menomare la sua capacità al comando o al pilotaggio, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno.

2. Il componente dell’equipaggio della nave, del galleggiante o dell’aeromobile ovvero il pilota marittimo, che, durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione o nel momento in cui deve assumerlo, si trova in tale stato di ubbriachezza, non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, da escludere o menomare la sua capacità a prestare il servizio, è punito con la reclusione da uno a sei mesi.

3. Le precedenti disposizioni si applicano anche quando la capacità al comando o al servizio è esclusa o menomata dall’azione di sostanze stupefacenti.

4. La pena è aumentata fino a un terzo, se l’ubbriachezza o l’uso di sostanze stupefacenti sono abituali.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.