Art. 1114 Codice Navigazione Rifiuto di servizio da parte di pilota
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Il pilota, che non risponde al segnale di chiamata di una nave ovvero si rifiuta di prestare l’opera sua, è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire cinquemila.
2. Se la nave è in pericolo, la pena è della reclusione da uno a tre anni.