Art. 1122 Codice Navigazione Aggravante per l’incendio, il naufragio o il disastro aviatorio
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Se un componente dell’equipaggio di nave, galleggiante o aeromobile nazionali o stranieri o una persona comunque addetta ai servizi della navigazione marittima o aerea, avvalendosi delle sue funzioni, commette alcuno dei delitti previsti negli articoli 425, n. 3 e 428 del codice penale, le pene ivi stabilite sono aumentate di un terzo.
2. Le pene sono aumentate da un terzo alla metà, se il fatto è commesso dal comandante in danno della nave, del galleggiante o dell’aeromobile da lui comandati.