Art. 1116 Codice Navigazione Abbandono abusivo di comando
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Il comandante, che senza necessità lascia la direzione nautica della nave o dell’aeromobile in condizioni tali che la direzione venga assunto da persona che non ha i requisiti per sostituirlo, è punito con la reclusione fino a en anno ovvero con la multa da lire duemila a cinquemila.
2. La pena è aumentata fino a un terzo, se il fatto è commesso nei casi in cui il comandante della nave ha l’obbligo di dirigere personalmente la manovra.