Art. 1116 Codice Navigazione Abbandono abusivo di comando

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il comandante, che senza necessità lascia la direzione nautica della nave o dell’aeromobile in condizioni tali che la direzione venga assunto da persona che non ha i requisiti per sostituirlo, è punito con la reclusione fino a en anno ovvero con la multa da lire duemila a cinquemila.

2. La pena è aumentata fino a un terzo, se il fatto è commesso nei casi in cui il comandante della nave ha l’obbligo di dirigere personalmente la manovra.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.