Art. 129 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le norme del codice in materia di tutela e di curatela si applicano anche alle tutele e alle curatele che si sono aperte prima del 1° luglio 1939.

2. Tuttavia i tutori, i protutori e i curatori già nominati conservano l’ufficio, salve le disposizioni degli articoli 383, 384 e 393 del codice, e sempre che non ricorrano cause d’incapacità previste dal codice stesso.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.