Art. 128 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se l’ipotesi prevista dall’art. 342 del codice si è verificata prima del 1° luglio 1939, il tribunale, su istanza del figlio medesimo o dei parenti o del pubblico ministero, può privare il genitore della patria potestà sui figli, quando risulta che egli impartisce ad essi una educazione non corrispondente ai fini nazionali, e può provvedere in conformità all’art. 342 del codice.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.