Art. 117 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se il matrimonio è stato annullato prima del 1° luglio 1939 ed è stata riconosciuta la mala fede di entrambi i coniugi, i figli nati o concepiti durante il matrimonio possono acquistare lo stato di figli nati fuori del matrimonio riconosciuti ai sensi dell’art. 128, ultimo comma, del codice con effetto dal giorno della domanda giudiziale proposta in contraddittorio dei genitori o dei loro eredi.

Testo in vigore dal 7 febbraio 2014

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.