Art. 121 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le azioni di reclamo di stato di figlio nato nel matrimonio, spettanti agli eredi che non siano discendenti del figlio a norma dell’art. 178 del codice del 1865, possono essere continuate quando la domanda è stata proposta prima del 1° luglio 1939.