Art. 119 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I lucri dotali in favore del coniuge sopravvivente, stipulati prima del 1° luglio 1939, conservano la loro efficacia.

2. Conservano parimenti la loro efficacia le ipoteche iscritte a garanzia dei lucri medesimi.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.