Art. 119 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. I lucri dotali in favore del coniuge sopravvivente, stipulati prima del 1° luglio 1939, conservano la loro efficacia.
2. Conservano parimenti la loro efficacia le ipoteche iscritte a garanzia dei lucri medesimi.