Art. 120 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’azione di disconoscimento di paternità è soggetta ai termini e alle cause di decadenza previsti nel nuovo codice, anche quando si tratta di impugnare la legittimità di figli nati prima dell’entrata in vigore dello stesso codice, sempre che l’azione non sia già estinta a norma delle disposizioni del codice del 1865.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.