Art. 126 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La disposizione del secondo comma dell’art. 293 del nuovo codice è applicabile anche alle adozioni costituite prima del 1° luglio 1939, a meno che siano state già impugnate ai sensi dell’art. 205 del codice del 1865.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.