Art. 126 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La disposizione del secondo comma dell’art. 293 del nuovo codice è applicabile anche alle adozioni costituite prima del 1° luglio 1939, a meno che siano state già impugnate ai sensi dell’art. 205 del codice del 1865.