Art. 977 c.c. Enfiteusi costituite dalle persone giuridiche

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche alle enfiteusi costituite dalle persone giuridiche, salvo che sia disposto diversamente dalle leggi speciali.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.