Art. 970 c.c. Prescrizione del diritto dell’enfiteuta
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il diritto dell’enfiteuta si prescrive per effetto del non uso protratto per venti anni.
1. Il diritto dell’enfiteuta si prescrive per effetto del non uso protratto per venti anni.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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