Art. 957 c.c. Disposizioni inderogabili
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’enfiteusi, salvo che il titolo disponga altrimenti, è regolata dalle norme contenute negli articoli seguenti.
2. Il titolo non può tuttavia derogare alle norme contenute negli articoli 958, secondo comma, 961, secondo comma, 962, 965, 968, 971 e 973.