Art. 965 c.c. Disponibilità del diritto dell’enfiteuta

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’enfiteuta può disporre del proprio diritto, sia per atto tra vivi, sia per atto di ultima volontà.

2. Per l’alienazione del diritto dell’enfiteuta non è dovuta alcuna prestazione al concedente.

3. Nell’atto costitutivo può essere vietato all’enfiteuta di disporre per atto tra vivi, in tutto o in parte, del proprio diritto, per un tempo non maggiore di venti anni.

4. Nel caso di alienazione compiuta contro tale divieto, l’enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi verso il concedente ed è tenuto a questi solidalmente con l’acquirente.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.