Art. 959 c.c. Diritti dell’enfiteuta
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali.
2. Il diritto dell’enfiteuta si estende alle accessioni.