Art. 959 c.c. Diritti dell’enfiteuta

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali.

2. Il diritto dell’enfiteuta si estende alle accessioni.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.