Art. 963 c.c. Perimento totale o parziale del fondo

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Quando il fondo enfiteutico perisce interamente, l’enfiteusi si estingue.

2. Se è perita una parte notevole del fondo e il canone risulta sproporzionato al valore della parte residua, l’enfiteuta, secondo le circostanze, può chiedere una congrua riduzione del canone, o rinunziare al suo diritto, restituendo il fondo al concedente, salvo il diritto al rimborso dei miglioramenti sulla parte residua.

3. La domanda di riduzione del canone e la rinunzia al diritto non sono ammesse, decorso un anno dall’avvenuto perimento.

4. Qualora il fondo sia assicurato e l’assicurazione sia fatta anche nell’interesse del concedente, l’indennità è ripartita tra il concedente e l’enfiteuta in proporzione del valore dei rispettivi diritti.

5. Nel caso di espropriazione per pubblico interesse, l’indennità si ripartisce a norma del comma precedente.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.