Art. 976 c.c. Locazioni concluse dall’enfiteuta

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Per le locazioni concluse dall’enfiteuta si applicano le norme dell’art. 999.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.