Art. 976 c.c. Locazioni concluse dall’enfiteuta
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Per le locazioni concluse dall’enfiteuta si applicano le norme dell’art. 999.
1. Per le locazioni concluse dall’enfiteuta si applicano le norme dell’art. 999.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
Se hai bisogno di consulenza legale specifica, contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it