Art. 921 c.c. Consorzi coattivi
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Nel caso indicato dall’art. 918, il consorzio può anche essere costituito d’ufficio dall’autorità amministrativa, allo scopo di provvedere a una migliore utilizzazione delle acque.
2. Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario.
3. Il consorzio può anche procedere all’espropriazione dei singoli diritti, mediante il pagamento delle dovute indennità.