Art. 914 c.c. Consorzi per regolare il deflusso delle acque
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Qualora per esigenze della produzione si debba provvedere a opere di sistemazione degli scoli, di soppressione di ristagni o di raccolta di acque, l’autorità amministrativa, su richiesta della maggioranza degli interessati o anche d’ufficio, può costituire un consorzio tra i proprietari dei fondi che traggono beneficio dalle opere stesse.
2. Si applicano a tale consorzio le disposizioni del secondo e del terzo comma dell’art. 921.