Art. 914 c.c. Consorzi per regolare il deflusso delle acque

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Qualora per esigenze della produzione si debba provvedere a opere di sistemazione degli scoli, di soppressione di ristagni o di raccolta di acque, l’autorità amministrativa, su richiesta della maggioranza degli interessati o anche d’ufficio, può costituire un consorzio tra i proprietari dei fondi che traggono beneficio dalle opere stesse.

2. Si applicano a tale consorzio le disposizioni del secondo e del terzo comma dell’art. 921.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.