Art. 919 c.c. Scioglimento del consorzio
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando è deliberato da una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando, potendosi la divisione effettuare senza grave danno, essa è domandata da uno degli interessati.