Art. 912 c.c. Conciliazione di opposti interessi

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se sorge controversia tra i proprietari a cui un’acqua non pubblica può essere utile, l’autorità giudiziaria deve valutare l’interesse dei singoli proprietari nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare all’agricoltura o all’industria dall’uso a cui l’acqua è destinata o si vuol destinare.

2. L’autorità giudiziaria può assegnare un’indennità ai proprietari che sopportino diminuzione del proprio diritto.

3. In tutti i casi devono osservarsi le disposizioni delle leggi sulle acque e sulle opere idrauliche.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.