Art. 910 c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
Articolo abrogato dal D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238.
Articolo abrogato dal D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238.
Articolo abrogato · Testo in vigore dal 10 agosto 1999
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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