Art. 910 c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

Articolo abrogato dal D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238.

Articolo abrogato · Testo in vigore dal 10 agosto 1999

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.