Art. 918 c.c. Consorzi volontari

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Possono costituirsi in consorzio i proprietari di fondi vicini che vogliano riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui.

2. L’adesione degli interessati e il regolamento del consorzio devono risultare da atto scritto.

3. Il regolamento del consorzio è deliberato dalla maggioranza calcolata in base all’estensione dei terreni a cui serve l’acqua.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.