Art. 761 c.c. Annullamento per violenza o dolo
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La divisione può essere annullata quando è l’effetto di violenza o di dolo.
2. L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o in cui il dolo è stato scoperto.