Art. 764 c.c. Atti diversi dalla divisione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’azione di rescissione è anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari.
2. L’azione non è ammessa contro la transazione con la quale si è posta fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell’atto fatto in luogo della medesima, ancorché non fosse al riguardo incominciata alcuna lite.