Art. 764 c.c. Atti diversi dalla divisione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’azione di rescissione è anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari.

2. L’azione non è ammessa contro la transazione con la quale si è posta fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell’atto fatto in luogo della medesima, ancorché non fosse al riguardo incominciata alcuna lite.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.