Art. 765 c.c. Vendita del diritto ereditario fatta al coerede

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’azione di rescissione non è ammessa contro la vendita del diritto ereditario fatta senza frode a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.