Art. 760 c.c. Inesigibilità di crediti
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Non è dovuta garanzia per l’insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se l’insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta la divisione.
2. La garanzia della solvenza del debitore di una rendita è dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.