Art. 760 c.c. Inesigibilità di crediti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Non è dovuta garanzia per l’insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se l’insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta la divisione.

2. La garanzia della solvenza del debitore di una rendita è dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.