Art. 767 c.c. Facoltà del coerede di dare il supplemento
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il coerede contro il quale è promossa l’azione di rescissione può troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all’attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati.