Art. 763 c.c. Rescissione per lesione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto.
2. La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all’entità della quota ad esso spettante.
3. L’azione si prescrive in due anni dalla divisione.