Art. 763 c.c. Rescissione per lesione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto.

2. La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all’entità della quota ad esso spettante.

3. L’azione si prescrive in due anni dalla divisione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.