Art. 768 c.c. Alienazione della porzione ereditaria
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di essa non è più ammesso a impugnare la divisione per dolo o violenza, se l’alienazione è seguita quando il dolo era stato scoperto o la violenza era cessata.
2. Il coerede non perde il diritto di proporre l’impugnazione, se la vendita è limitata a oggetti di facile deterioramento o di valore minimo in rapporto alla quota.