Art. 734 c.c. Divisione fatta dal testatore
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.
2. Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volontà del testatore.