Art. 734 c.c. Divisione fatta dal testatore

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.

2. Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volontà del testatore.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.