Art. 714 c.c. Godimento separato di parte dei beni

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Può domandarsi la divisione anche quando uno o più coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata l’usucapione per effetto di possesso esclusivo.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.