Art. 718 c.c. Diritto ai beni in natura

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell’eredità, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.