Art. 722 c.c. Beni indivisibili nell’interesse della produzione nazionale

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali, le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui nell’eredità vi sono beni che la legge dichiara indivisibili nell’interesse della produzione nazionale.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

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