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Home»Codici»Codice civile»Libro secondo – Delle successioni»Titolo IV – Della divisione»Capo I – Disposizioni generali»Art. 731

Art. 731 c.c. Suddivisioni tra stirpi

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

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1. Le norme sulla divisione dell’intero asse si osservano anche nelle suddivisioni tra i componenti di ciascuna stirpe.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

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Codice civile

Libro secondo – Delle successioni
Titolo IV – Della divisione
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  • Art. 714 Godimento separato di parte dei beni
  • Art. 715 Casi d’impedimento alla divisione
  • Art. 716
  • Art. 717 Sospensione della divisione per ordine del giudice
  • Art. 718 Diritto ai beni in natura
  • Art. 719 Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari
  • Art. 720 Immobili non divisibili
  • Art. 721 Vendita degli immobili
  • Art. 722 Beni indivisibili nell’interesse della produzione nazionale
  • Art. 723 Resa dei conti
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  • Art. 725 Prelevamenti
  • Art. 726 Stima e formazione delle parti
  • Art. 727 Norme per la formazione delle porzioni
  • Art. 728 Conguagli in danaro
  • Art. 729 Assegnazione o attribuzione delle porzioni
  • Art. 730 Deferimento delle operazioni a un notaio
  • Art. 731 Suddivisioni tra stirpi
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  • Art. 735 Preterizione di eredi e lesione di legittima
  • Art. 736 Consegna dei documenti

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