Art. 721 c.c. Vendita degli immobili

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall’autorità giudiziaria.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.