Art. 732 c.c. Diritto di prelazione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il coerede, che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione.
Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall’ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall’acquirente e da ogni successivo avente causa, finchè dura lo stato di comunione ereditaria.
2. Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 732 c.c. si colloca nel titolo IV del libro secondo, dedicato alla divisione, e attribuisce ai coeredi il diritto di prelazione nell’alienazione delle quote ereditarie e, in caso di violazione, il diritto di riscatto, noto come retratto successorio. La norma introduce un limite eccezionale al principio, sancito dall’art. 1103 c.c., per cui ciascun partecipante alla comunione può disporre liberamente della propria quota.
La ratio è impedire l’ingresso di estranei nella comunione ereditaria e favorire la concentrazione dei beni del defunto in capo ai suoi primi successori, agevolando la gestione e la successiva divisione. Il testo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice. Proprio perché comprime l’autonomia privata, la disposizione è interpretata in senso rigorosamente letterale.
Contenuto della disposizione
La norma riconosce due diritti distinti, ma collegati:
Se più coeredi esercitano il riscatto, la quota è assegnata a tutti in parti uguali. I presupposti sono rigorosi. Oggetto dell’alienazione deve essere la quota ereditaria, intesa come porzione ideale dell’universum ius defuncti, cioè del complesso dei rapporti attivi e passivi del defunto, e non singoli beni considerati come entità a sé. L’alienazione deve avvenire a titolo oneroso, in quanto la norma presuppone un prezzo, e in favore di un estraneo alla comunione. Titolari e destinatari del diritto sono soltanto i coeredi originari: il diritto è personale e non si trasmette agli eredi dei coeredi né agli aventi causa.
La denuntiatio, cioè la comunicazione della proposta, è una vera proposta contrattuale: deve provenire dal coerede alienante, indicare tutti gli elementi essenziali della vendita progettata e, se accettata, deve determinare la conclusione del contratto senza ulteriori dichiarazioni. Il retratto opera come sostituzione del retraente all’acquirente nel medesimo contratto, con effetto retroattivo.
Profili applicativi
La questione più ricorrente è stabilire se la vendita abbia avuto ad oggetto la quota ereditaria o un bene determinato. Quando il coerede vende i propri diritti su tutti i beni dell’eredità, o la quota dell’unico bene ereditario, o di quello che ne rappresenta la quasi totalità del valore, si presume l’alienazione della quota ereditaria; la presunzione è relativa, e spetta all’acquirente dimostrare, sulla base di elementi intrinseci al contratto, che le parti hanno considerato il bene come cosa a sé stante. La vendita di singoli beni produce invece effetti solo obbligatori, subordinati all’assegnazione del bene all’alienante in sede di divisione, e non attiva il retratto.
Sul piano della forma, la comunicazione deve essere scritta e trasmessa con modalità che documentino il giorno della ricezione: in mancanza, il termine bimestrale non decorre. Non vale come denuntiatio la proposta d’acquisto del terzo, né una bozza di preliminare non sottoscritta o con condizioni diverse da quelle poi praticate. L’azione di retratto si propone contro il solo acquirente, al quale il retraente deve pagare il prezzo; non è necessario citare il coerede alienante. Il retraente non può riscattare parzialmente, perché deve subentrare nel contratto così come concluso. Sotto il profilo dell’acquirente, la perdita del bene per effetto del retratto apre la garanzia per evizione nei confronti del venditore.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 732 c.c. deroga all’art. 1103 c.c. sulla libera disponibilità della quota in comunione. La sua efficacia dura finché permane la comunione ereditaria, che cessa con la divisione disciplinata dagli artt. 713 e seguenti c.c. La denuntiatio va letta alla luce delle regole sulla formazione del contratto degli artt. 1326 e 1335 c.c., mentre la tutela dell’acquirente che subisce il retratto passa per la garanzia per evizione degli artt. 1483 e seguenti c.c. La cessione dell’eredità è disciplinata dagli artt. 1542 e seguenti c.c. Istituti affini sono la prelazione agraria della legge 26 maggio 1965, n. 590, e la prelazione del conduttore di immobili a uso diverso dall’abitazione prevista dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, che possono concorrere con quella ereditaria.