Art. 68 c.c. Nullità del nuovo matrimonio

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il matrimonio contratto a norma dell’art. 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l’esistenza.

2. Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo.

3. La nullità non può essere pronunziata nel caso in cui è accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.