Art. 68 c.c. Nullità del nuovo matrimonio
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il matrimonio contratto a norma dell’art. 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l’esistenza.
2. Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo.
3. La nullità non può essere pronunziata nel caso in cui è accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.