Art. 67 c.c. Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La dichiarazione di esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta e l’accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.