Art. 67 c.c. Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La dichiarazione di esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta e l’accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.