Art. 63 c.c. Effetti della dichiarazione di morte presunta dell’assente

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell’art. 58, coloro che ottennero l’immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni.

2. Coloro ai quali fu concesso l’esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all’art. 50 conseguono l’esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni.

3. Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell’art. 50.

4. In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.