Art. 69 c.c. Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l’esistenza

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l’esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto è nato.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.