Art. 64 c.c. Immissione nel possesso e inventario

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se non v’è stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nei capoversi dell’art. 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando è diventata eseguibile la sentenza menzionata nell’art. 58.

2. Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l’inventario dei beni.

3. Parimenti devono far precedere l’inventario dei beni coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall’art. 60.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.