Art. 62 c.c. Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall’art. 60 può essere domandata quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell’atto di morte.
2. Questa dichiarazione è pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell’art. 50.
3. Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l’istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l’assenza dello scomparso.