Art. 62 c.c. Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall’art. 60 può essere domandata quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell’atto di morte.

2. Questa dichiarazione è pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell’art. 50.

3. Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l’istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l’assenza dello scomparso.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.