Art. 61 c.c. Data della morte presunta
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Nei casi previsti dai numeri 1 e 3 dell’articolo precedente, la sentenza determina il giorno e possibilmente l’ora a cui risale la scomparsa nell’operazione bellica o nell’infortunio, e nel caso indicato dal n. 2 il giorno a cui risale l’ultima notizia.
2. Qualora non possa determinarsi l’ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato.