Art. 61 c.c. Data della morte presunta

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nei casi previsti dai numeri 1 e 3 dell’articolo precedente, la sentenza determina il giorno e possibilmente l’ora a cui risale la scomparsa nell’operazione bellica o nell’infortunio, e nel caso indicato dal n. 2 il giorno a cui risale l’ultima notizia.

2. Qualora non possa determinarsi l’ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.