Art. 505 c.c. Decadenza dal beneficio

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall’art. 498 o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall’art. 500, decade dal beneficio d’inventario.

2. Parimenti decade dal beneficio d’inventario l’erede che, nel caso previsto dall’art. 503, dopo l’invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di credito, esegue pagamenti prima che sia definita la procedura di liquidazione o non osserva il termine che gli è stato prefisso a norma dell’art. 500.

3. La decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a favore di creditori privilegiati o ipotecari.

4. In ogni caso la decadenza dal beneficio d’inventario può essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.