Art. 495 c.c. Pagamento dei creditori e legatari

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell’art. 484 o dall’annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l’inventario sia posteriore alla dichiarazione, l’erede, quando creditori o legatari non si oppongono ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell’art. 503, paga i creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorità.

2. Esaurito l’asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, ancorché di cosa determinata appartenente al testatore, nei limiti del valore del legato.

3. Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell’ultimo pagamento, salvo che il credito sia anteriormente prescritto.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.